Quale musica si può utilizzare nei nostri corti ?

Se il cortometraggio che realizzate lo fate vedere solo agli amici a casa vostra, potete usare tutta la musica commerciale (cioè per la quale sono dovuti i diritti alla SIAE) che volete…. basta il corto venga proiettato entro mura domestiche o in luoghi non aperti al pubblico…. in ogni caso per uso strettamente personale.
Potete, invece, usare liberamente solo la musica composta da autori morti da oltre 70 anni: per esempio tutti i classici come Bach, Beethoven, ecc.
Potete anche usare liberamente musica rilasciata sotto copyright meno restrittivi che consentono l’impiego in cortometraggi e la riproduzione in pubblico senza ledere nessun diritto… ovvero opere rilasciate sotto licenza “Creative Commons”. Molti artisti che rilasciano brani sotto questo tipo di licenza consentono la copia e il riutilizzo del brano mediante poche semplici e precise regole. 
Esistono anche motori di ricerca su internet per il download di brani audio rilasciati sotto licenza Creative Commons, sui quali possono essere scaricati, ascoltati ed inseriti nei filmati che distribuirete senza infrangere nessuna legge.
Il problema sorge se volete far partecipare il vostro Corto che contiene musica commerciale (cioè per la quale sono dovuti i diritti) ad un concorso…. dovete leggere bene il bando: c’è (quasi) sempre scritto se dovete avere i diritti della musica, oltre che delle immagini (ma di questo parleremo in un’altro articolo). Il perchè è presto detto: come già riportato nel capoverso precedente, se viene effettuata una proiezione pubblica, bisogna pagare (giustamente) i diritti all’autore della musica pubblicata tramite la SIAE. E normalmente questo costo non viene affrontato dall’organizzazione del concorso.
Per poter utilizzare con tutti i permessi legali brani di musica commerciale, cioè già edita, ovvero pubblicata da qualche casa musicale, bisogna: scrivere all’autore ed all’editore musicale chiedendo loro la possibilità di utilizzare la musica prescelta nel vostro corto, pagare la cifra che viene richiesta, e successivamente pagare i diritti alla SIAE per ogni proiezione pubblica effettuata (queste sono le informazioni che vengono date dalla SIAE stessa).
Attenzione, non pensate che se un Autore iscritto alla SIAE vi regala la sua musica la potete usare liberamente senza alcun pagamento… forse lui non lo sa, ma i diritti alla SIAE sono anche in questo sempre dovuti.
E vi riporto integralmente  quanto sta scritto sul sito della SIAE:

Domanda: Vorrei realizzare un film / documentario/ filmato, inserendo nella colonna sonora alcune musiche di repertorio. Quali sono gli adempimenti necessari?
Risposta: Per poter sincronizzare un’opera musicale preesistente nella colonna sonora di un film, filmato, audiovisivo, corto o lungo metraggio, ecc., è necessario acquisire preventivamente il permesso cosiddetto di “sincronizzazione”, per la prima fissazione della musica in abbinamento alle immagini e sequenze del filmato. 
Il permesso deve essere richiesto direttamente agli editori musicali proprietari delle opere oppure, nel caso di opere di proprietà degli autori, al compositore. Le condizioni economiche vengono fissate di volta in volta dagli aventi diritto (cioè gli Autori ed Editori). 
Nel caso di opere di dominio pubblico, naturalmente, non sono necessari permessi. 
Inoltre, è necessario assolvere anche i diritti del produttore discografico, nel caso si faccia uso di una registrazione specifica. Si rammenta che le registrazioni fonografiche sono protette fino a 50 anni dalla data di fabbricazione. 
Una volta legittimamente realizzato il prodotto audiovisivo, la SIAE provvederà alla riscossione del “compenso separato” spettante agli autori della musica (art. 46 legge 633/1941), per la proiezione pubblica del film o filmato nelle sale. Analogamente la SIAE interverrà a riscuotere il compenso spettante agli aventi diritto della musica per la diffusione televisiva e per la riproduzione su supporti destinati all’ uso privato o al noleggio. Questi diritti vengono riscossi dalla SIAE rispettivamente presso la sala cinematografica, l’emittente televisiva, il produttore dei supporti.
Pensate che abbia scritto troppo? le cose da sapere sono tante…. eccone un’altra (sempre tratta dalla SIAE):
Qualunque utilizzazione di un’opera cinematografica o assimilata su rete telematica deve essere autorizzata dal titolare del diritto, che in genere è il produttore o chi ha acquisito da lui i diritti in base ad un contratto. La stessa regolamentazione vale anche per le opere su supporti off-line (videocassette, DVD, CD-ROM, ecc.) e per l’utilizzo di frammenti in opere multimediali (CD-I). In tutti questi casi, l’autorizzazione del titolare del diritto non esonera l’utilizzatore dal pagamento dei compensi a favore degli autori di opere cinematografiche ed assimilate (regista, soggettista e sceneggiatore), da negoziare fra la SIAE e i singoli utilizzatori ( artt. 46bis e 18bis della L.d.A. n. 633/1941 e successive modificazioni ).

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